Can. 422 – Il Vescovo ausiliare o, se egli manca, il collegio dei consultori informi quanto prima la Sede Apostolica della morte del Vescovo; così pure colui che è eletto Amministratore diocesano la informi quanto prima della propria elezione.
Can. 422 — Episcopus auxiliaris et, si is deficiat, collegium consultorum quantocius de morte Episcopi, itemque electus in Administratorem dioecesanum de sua electione Sedem Apostolicam certiorem faciant.
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