§ 2. Se manca o è impedito il Vescovo coadiutore e non sopperisce l’elenco di cui al § 1, spetta al collegio dei consultori eleggere il sacerdote che deve governare la diocesi.
§ 2. Si deficiat aut impediatur Episcopus coadiutor atque elenchus, de quo in § 1, non suppetat, collegii consultorum est sacerdote meligere, qui dioecesim regat.
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