Can. 412 – La sede episcopale si intende impedita se il Vescovo diocesano è totalmente impedito nell’esercizio dell’ufficio pastorale nelle diocesi, non essendo in grado di comunicare nemmeno per lettera con i suoi diocesani a motivo di prigionia, confino, esilio o inabilità.
Can. 412 — Sedes episcopalis impedita intellegitur, si captivitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate Episcopus dioecesanus plane a munere pastorali in dioecesi procurando praepediatur, ne per litteras quidem valens cum dioecesanis communicare.
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