Can. 408 – § 1. Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare che non siano giustamente impediti, sono obbligati, ogni volta che ne siano richiesti dal Vescovo diocesano, a celebrare i pontificali e le altre funzioni a cui il Vescovo diocesano sarebbe tenuto.
Can. 408 — § 1. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, iusto impedimento non detenti, obligantur ut, quoties Episcopus dioecesanus id requirat, pontificalia et alias functiones obeant, ad quas Episcopus dioecesanus tenetur.
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