§ 2. Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare di cui al can. 403, § 2 assistono il Vescovo diocesano in tutto il governo della diocesi e lo suppliscono se è assente o impedito.
§ 2. Episcopus coadiutor et Episcopus auxiliaris, de quo in can. 403, § 2, Episcopo dioecesano in universo dioecesis regimine adstant atque eiusdem absentis vel impedit vices supplent.
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