Can. 405 – § 1. Il Vescovo coadiutore, come pure il Vescovo ausiliare, hanno gli obblighi e i diritti determinati dalle disposizioni dei canoni che seguono e definiti nella lettera di nomina.
Can. 405 — § 1. Episcopus coadiutor, itemque Episcopus auxiliaris, obligationes et iura habent quae determinantur praescriptis canonum qui sequuntur, atque in litteris suae nominationis definiuntur.
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