§ 2. Il Vescovo ausiliare prende possesso del suo ufficio quando esibisce la lettera apostolica di nomina al Vescovo diocesano, alla presenza del cancelliere di curia, che mette agli atti il fatto.
§ 2. Episcopus auxiliaris officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis ostenderit Episcopo dioecesano, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat.
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