Can. 404 – § 1. Il Vescovo coadiutore prende possesso del suo ufficio quando esibisce, personalmente o mediante procuratore, la lettera apostolica di nomina al Vescovo diocesano e al collegio dei consultori, alla presenza del cancelliere di curia, che mette agli atti il fatto.
Can. 404 — § 1. Episcopus coadiutor officii sui possessionem capit, cum litteras apostolicas nominationis, per se vel per procuratorem, ostenderit Episcopo dioecesano atque collegio consultorum, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat.
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