§ 3. La Santa Sede, se ciò le risulta più opportuno, può costituire d’ufficio un Vescovo coadiutore, che pure viene fornito di speciali facoltà; il Vescovo coadiutore gode del diritto di successione.
§ 3. Sancta Sedes, si magis opportunum id ipsi videatur, ex officio constituere potest Episcopum coadiutorem, qui et ipse specialibus instruitur facultatibus; Episcopus coadiutor iure successionis gaudet.
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