Can. 403 – § 1. Quando le necessità pastorali della diocesi lo suggeriscono, vengano costituiti, su richiesta del Vescovo diocesano, uno o più Vescovi ausiliari; il Vescovo ausiliare non ha il diritto di successione.
Can. 403 — § 1. Cum pastorales dioecesis necessitates id suadeant, unus vel plures Episcopi auxiliares, petente Episcopo dioecesano, constituantur Episcopus auxiliaris iure successionis non gaudet.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso