§ 2. Il Vescovo adempia personalmente tale obbligo, se non ne è legittimamente impedito; in tal caso vi soddisfi tramite il coadiutore, se lo ha, o l’ausiliare, oppure tramite un sacerdote idoneo del suo presbiterio, che risieda nella sua diocesi.
§ 2. Episcopus praedictae obligationi per se ipse satisfaciat, nisi legitime sit impeditus; quo in casu eidem satisfaciat per coadiutorem, si quem habeat, vel auxiliarem, aut per idoneum sacerdotem sui presbyterii, qui in sua dioecesi resideat.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso