§ 2. E’ in facoltà del Vescovo scegliere i chierici che preferisce come accompagnatori e aiutanti nella visita, riprovato ogni privilegio o consuetudine contraria.
§ 2. Fas est Episcopo sibi eligere quos maluerit clericos in visitatione comites atque adiutores, reprobato quocumque contrario privilegio vel consuetudine.
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