Can. 380 – Prima di prendere possesso canonico del suo ufficio, colui che è promosso emetta la professione di fede e presti giuramento di fedeltà alla Sede Apostolica, secondo la formula approvata dalla stessa Sede Apostolica.
Can. 380 — Antequam canonicam possessionem sui officii capiat, promotus fidei professionem emittat atque iusiurandum fidelitatis erga Apostolicam Sedem praestet secundum formulam ab eadem Apostolica Sede probatam.
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