Can. 379 – Se non è legittimamente impedito, chi è promosso all’Episcopato deve ricevere la consacrazione episcopale, entro tre mesi dalla ricezione della lettera apostolica, e, comunque, prima che prenda possesso del suo ufficio.
Can. 379 — Nisi legitimo detineatur impedimento, quicumque ad Episcopatum promotus debet intra tres menses ab acceptis apostolicis litteris consecrationem episcopalem recipere, et quidem antequam officii sui processionem capitat.
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