trit_Codex_Canonici_Iuris609_120
§ 3. A meno che non sia stato stabilito legittimamente in modo diverso, ogni volta deve essere nominato un Vescovo diocesano o un Vescovo coadiutore, per proporre la cosiddetta terna alla Sede Apostolica, spetta al Legato pontificio ricercare singolarmente e comunicare alla stessa Sede Apostolica, insieme con il suo voto, ciò che suggeriscono il Metropolita e i Suffraganei della provincia,...