Can. 352 – § 1. Presiede il Collegio dei Cardinali il Decano e ne fa le veci il Sottodecano; il Decano, o il Sottodecano, non hanno nessuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma sono considerati primus inter pares.
Can. 352 — § 1. Cardinalium Collegio praeest Decanus, eiusque impediti vices sustinet Subdecanus; Decanus, vel Subdecanus, nulla in ceteros Cardinales gaudet potestate regiminis, sed ut primus inter pares habetur.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso