§ 2. Vengono inoltre costituiti per ogni assemblea del sinodo dei Vescovi uno o più segretari speciali, nominati dal Romano Pontefice, i quali rimangono nell’ufficio affidato solo fino al termine dell’assemblea del sinodo.
§ 2. Pro quolibet synodi Episcoporum coetu praetera unus aut plures secretarii speciales constituuntur qui a Romano Pontifice nominantur, atque in officio ipsis commisso permanent solum usque ad expletum synodi coetum.
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