Can. 340 – Nel caso che la Sede Apostolica divenga vacante durante la celebrazione del Concilio, questo viene interrotto per il diritto stesso, finché il nuovo Sommo Pontefice non abbia ordinato di proseguirlo o non l’abbia sciolto.
Can. 340 — Si contingat Apostolicam Sedem durante Concilii celebratione vacare, ipso iure hoc intermittitur, donec novus Summus Pontifex illud continuari iusserit aut dissolverit.
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