Can. 47 – La revoca dell’atto amministrativo per mezzo di un altro atto amministrativo dell’autorità competente ottiene effetto unicamente dal momento in cui viene legittimamente notificato alla persona per la quale è stato dato.
Can. 47 — Revocatio actus administrativi per alium actum administrativum auctoritatis competentis effectum tantummodo obtinet a momento, quo legitime notificatur personae pro qua datus est.
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