Can. 326 – § 1. L’associazione privata di fedeli si estingue a norma degli statuti; può anche essere soppressa dall’autorità competente se la sua attività è causa di danno grave per la dottrina o la disciplina ecclesiastica, oppure di scandalo per i fedeli.
Can. 326 — § 1. Extinguitur christifidelium consociatio privata ad normam statutorum; supprimi etiam potest a competenti auctoritate, si eius actio in grave damnum cedit doctrinae vel disciplinae ecclesiasticae, aut scandalo est fidelium.
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