§ 2. Nessuna associazione privata di fedeli può acquistare personalità giuridica se i suoi statuti non sono stati approvati dall’autorità ecclesiastica di cui al can. 312, § 1; tuttavia l’approvazione degli statuti non cambia la natura privata dell’associazione.
§ 2. Nulla christifidelium consociatio privata personalitatem iuridicam acquirere potest, nisi eius statuta ab auctoritate ecclesiastica, de qua in can. 312, § 1, sint probata; statutorum vero probatio consociationis naturam privatam non immutat.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso