trit_Codex_Canonici_Iuris513_48
Can. 319 – § 1. Un’associazione pubblica eretta legittimamente, a meno che non sia disposto in modo diverso, a norma degli statuti amministra i beni che possiede, sotto l’alta direzione dell’autorità ecclesiastica di cui al can. 312, § 1, alla quale ogni anno deve rendere conto dell’amministrazione.