§ 3. Nelle associazioni non clericali, i laici possono ricoprire l’incarico di moderatore; il cappellano o l’assistente ecclesiastico non siano assunti a tale compito, a meno che negli statuti non sia disposto diversamente.
§ 3. In consociationibus quae non sunt clericales, laici exercere valent munus moderatoris; cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad illud munus ne assumatur, nisi aliud in statutis caveatur.
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