Can. 315 – Le associazioni pubbliche possono intraprendere spontaneamente quelle che sono confacenti alla loro indole; tali associazioni sono dirette a norma degli statuti, però sotto la superiore direzione dell’autorità ecclesiastica di cui al can. 312, § 1.
Can. 315 — Consociationes publicae incepta propriae indoli congrua sua sponte suscipere valent, eaedemque reguntur ad normam statutorum, sub altiore tamen directione auctoritatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1.
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