Codex_Canonici_Iuris503

trit_Codex_Canonici_Iuris503_39

Can. 309 – Le associazioni legittimamente costituite hanno facoltà, a norma del diritto e degli statuti, di emanare norme peculiari riguardanti l’associazione stessa, di tenere assemblee, di designare i moderatori, gli officiali, gli aiutanti e gli amministratori dei beni.