trit_Codex_Canonici_Iuris498_48
Can. 306 – Perché uno possa fruire dei diritti e dei privilegi dell’associazione, delle indulgenze e delle altre grazie spirituali ad esse concesse, è necessario e sufficiente che vi sia validamente accolto e non dimesso legittimamente dalla medesima, secondo le disposizioni del diritto e degli statuti dell’associazione.