trit_Codex_Canonici_Iuris475_99
Can. 290 – La sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, non diviene mai nulla. Tuttavia il chierico perde lo stato clericale:1° Per sentenza giudiziaria o decreto amministrativo con cui si dichiara l’invalidità della sacra ordinazione;2° mediante la pena di dimissione irrogata legittimamente;3° per rescritto della Sede Apostolica; tale rescritto viene concesso dalla Sede Apostolica ai diaconi soltanto per gravi cause,...