Can. 289 – § 1. Poiché il servizio militare propriamente non si addice allo stato clericale, i chierici e i chierici candidati agli Ordini sacri non prestino il servizio militare volontario, se non su licenza del proprio Ordinario.
Can. 289 — § 1. Cum servitium militare statui clericali minus congruat, clerici itemque candidati ad sacros ordines militiam ne capessant voluntarii, nisi de sui Ordinarii licentia.
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