Can. 283 – § 1. I chierici, anche se non hanno un ufficio residenziale, non si allontanino dalla propria diocesi per un tempo notevole, che va determinato dal diritto particolare, senza la licenza almeno presunta dell’Ordinario proprio.
Can. 283 — § 1. Clerici, licet officium residentiale non habeant, a sua tamen dioecesi per notabile tempus iure particulari determinandum, sine licentia saltem praesumpta Ordinarii proprii, ne discedant.