Can. 272 – L’Amministratore diocesano non può concedere l’escardinazione e l’incardinazione, come pure la licenza di trasferirsi in un’altra Chiesa particolare, se non dopo un anno di sede episcopale vacante e col consenso del collegio dei consultori.
Can. 272 — Excardinationem et incardinationem, itemque licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere nequit Administrator dioecesanus, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis, et cum consensu collegii consultorum.
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