Codex_Canonici_Iuris440

trit_Codex_Canonici_Iuris440_40

Can. 272 – L’Amministratore diocesano non può concedere l’escardinazione e l’incardinazione, come pure la licenza di trasferirsi in un’altra Chiesa particolare, se non dopo un anno di sede episcopale vacante e col consenso del collegio dei consultori.