Can. 259 – § 1. Spetta al Vescovo diocesano oppure, se si tratta di un seminario interdiocesano, ai Vescovi interessati, decidere ciò che riguarda l’alta direzione ed amministrazione del seminario.
Can. 259 — § 1. Episcopo dioecesano aut, si de seminario interdioecesano agatur, Episcopis quorum interest, competit quae ad seminarii superius regimen et administrationem spectant, decernere.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso