§ 3. Quando si tratta di ammettere alunni dimessi da un altro seminario o da un istituto religioso, si richiede inoltre la dichiarazione del rispettivo superiore, soprattutto circa la causa della dimissione o dell’uscita.
§ 3. Si agatur de iis admittendis, qui ex alieno seminario vel instituto religioso dimissi fuerint, requiritur insuper testimonium respectivi superioris praesertim de causa eorum dimissionis vel discessus.
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