Can. 239 – § 1. In ogni seminario vi sia il rettore che lo dirige e, se del caso, un vice-rettore, l’economo e inoltre, se gli alunni compiono gli studi nel seminario stesso, anche i docenti i quali insegnino le varie discipline curandone la reciproca coordinazione.
Can. 239 — § 1. In quolibet seminario habeantur rector, qui ei praesit, et si casus ferat vice- rector, oeconomus, atque si alumni in ipso seminario studiis se dedant, etiam magistri, qui varias disciplinas tradant apta ratione inter se compositas.
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