Codex_Canonici_Iuris383

trit_Codex_Canonici_Iuris383_46

Can. 239 – § 1. In ogni seminario vi sia il rettore che lo dirige e, se del caso, un vice-rettore, l’economo e inoltre, se gli alunni compiono gli studi nel seminario stesso, anche i docenti i quali insegnino le varie discipline curandone la reciproca coordinazione.