Can. 237 – § 1. Dove risulta possibile e opportuno, vi sia nelle singole diocesi il seminario maggiore; altrimenti gli alunni che si preparano ai ministeri sacri vengano affidati ad un altro seminario oppure venga eretto un seminario interdiocesano.
Can. 237 — § 1. In singulis dioecesibus sit seminarium maius, ubi id fieri possit atque expediat; secus concredantur alumni, qui ad sacra ministeria sese praeparent, alieno seminario aut erigatur seminarium interdioecesanum.
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