Codex_Canonici_Iuris371

trit_Codex_Canonici_Iuris371_42

Can. 231 – § 1. I laici, designati in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa, sono tenuti all’obbligo di acquisire la adeguata formazione, richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente.