Codex_Canonici_Iuris353

trit_Codex_Canonici_Iuris353_42

Can. 222- § 1. I fedeli sono tenuti all’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l’onesto sostentamento dei ministri.