Can. 192 – Una persona viene rimossa dall’ufficio sia per decreto legittimamente emesso dall’autorità competente, osservati i diritti acquisiti eventualmente dal contratto, sia per il diritto stesso a norma del can. 194.
Can. 192 — Ab officio quis amovetur sive decreto ab auctoritate competenti legitime edito, servatis quidem iuribus forte ex contractu quaesitis, sive ipso iure ad normam can. 194.
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