trit_Codex_Canonici_Iuris275_28
Can. 178 – L’eletto, accettata l’elezione, che non necessiti di conferma, ottiene immediatamente l’ufficio con pieno diritto; altrimenti, non acquista se non il diritto alla cosa.
Can. 178 – L’eletto, accettata l’elezione, che non necessiti di conferma, ottiene immediatamente l’ufficio con pieno diritto; altrimenti, non acquista se non il diritto alla cosa.
Can. 178 — Electus, acceptata electione, quae confirmatione non egeat, officium pleno iure statim obtinet; secus non aquirit nisi ius ad rem.