Can. 176 – Se non è disposto altro dal diritto o dagli statuti, si ritenga eletto e vanga proclamato dal presidente del collegio o del gruppo colui che ha riportato il numero richiesto dei voti, a norma del can. 119, n. 1.
Can. 176 — Nisi aliud iure aut statutis caveatur, is electus habeatur et a collegii aut coetus praeside proclametur, qui requisitum suffragiorum numerum rettulerit, ad normam can. 119, n. 1.
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