§ 3. I compromissari devono osservare le disposizioni del diritto sulle elezioni e, per la validità dell’elezione, devono attenersi alle condizioni apposte al compromesso, non contrarie al diritto; le condizioni invece contrarie al diritto si ritengano come non apposte.
§ 3. Compromissarii debent iuris praescripta de electione servare atque, ad validitatem electionis, condiciones compromisso appositas, iuri non contrarias, observare; condiciones autem iuri contrariae pro non appositis habeantur.
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