§ 2. Se il presentato avesse rinunciato prima che sia stata fatta l’istituzione o fosse deceduto, chi gode del diritto di presentare, entro un mese dalla ricezione della notizia della rinuncia o della morte, può esercitare nuovamente il suo diritto.
§ 2. Si praesentatus ante institutionem factam renuntiaverit aut de vita decesserit, potest qui iure praesentandi pollet, intra mensem ab habita renuntiationis aut mortis notitia, ius suum rursus exercere.
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