§ 2. Se poi si tratta di un infermo, che dalla casa parrocchiale non può trasferirsi altrove senza incomodo, il Vescovo gliene consenta l’uso anche esclusivo, finché perdura tale necessità.
§ 2. Si autem de infirmo agatur, qui e paroeciali domo sine incommodo nequeat alio transferri, Episcopus eidem relinquat eius usum etiam exclusivum, eadem necessitate durante.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.