Codex_Canonici_Iuris2382

trit_Codex_Canonici_Iuris2382_38

Can. 1747 – § 1 Il parroco rimosso deve astenersi dall’esercitare delle funzioni di parroco, quanto prima lasci libera la casa parrocchiale, e consegnare tutto ciò che appartiene alla parrocchia, a colui al quale essa fu affidata dal Vescovo.