Can. 1734 – § 1. Chiunque prima di presentare ricorso deve chiedere per iscritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore; presentata questa domanda s’intende con ciò stesso richiesta la sospensione dell’esecuzione.
Can. 1734 — § 1. Antequam quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione proposita, etiam suspensio exsecutionis eo ipso petita intellegitur.
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