Can. 1731 – La sentenza emanata nel giudizio penale, pur essendo passata in giudicato, non dà alcun diritto alla parte lesa, a meno che questa non sia intervenuta a norma del can. 1729.
Can. 1731 — Sententia lata in poenali iudicio, etiamsi in rem iudicatam transierit, nullo modo ius facit erga partem laesam, nisi haec intervenerit ad normam can. 1729.
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