§ 2. Trattandosi di beni ecclesiastici temporali, si osservino, ogniqualvolta la materia lo richiede, le formalità stabilite dal diritto per l’alienazione delle cose ecclesiastiche.
§ 2. Si agitur de bonis ecclesiasticis temporalibus, serventur, quoties materia id postulat, sollemnitates iure statutae pro rerum ecclesiasticarum alienatione.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso