Can. 1712 – Dopo la seconda sentenza a conferma della nullità della sacra ordinazione, il chierico perde tutti i diritti propri dello stato clericale ed è libero da tutti gli obblighi.
Can. 1712 — Post secundam sententiam, quae nullitatem sacrae ordinationis confirmavit, clericus omnia iura statui clericali propria amittit et ab omnibus obligationibus liberatur.
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