§ 2. Se, a giudizio della Sede Apostolica, si richiede un supplemento d’istruttoria, ciò sarà segnalato al Vescovo indicando la materia circa la quale l’istruzione deve essere completata.
§ 2. Si, iudicio Apostolicae Sedis, requiratur supplementum instructionis, id Episcopo significabitur, indicatis elementis circa quae instructio complenda est.
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