Codex_Canonici_Iuris2322

trit_Codex_Canonici_Iuris2322_45

Can. 1703 – § 1. Non vi è la pubblicazione degli atti; tuttavia il giudice, qualora veda a causa delle prove addotte un grave ostacolo si frappone contro la domanda dell’oratore o contro l’eccezione della parte convenuta, lo renda noto con prudenza alla parte interessata.