Can. 1700 – § 1. Fermo restando il disposto del can. 1681, il Vescovo affidi l’istruttoria di questi processi o stabilmente o caso per caso al tribunale della propria o di altra diocesi, oppure ad un sacerdote idoneo.
Can. 1700 — § 1. Firmo praescripto can. 1681, horum processuum instructionem committat Episcopus, stabiliter vel in singulis casibus, tribunali suae vel alienae dioecesis aut idoneo sacerdoti.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso